MODIFICA DELLO STATUTO DEL
GRUPPO ARCHEOLOGICO NAPOLETANO

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2020


Presidente: Marco Giglio
Membri del Consiglio Direttivo: Maria Martone e Sara Prossomariti 


ART. 1 – Costituzione

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Organizzazione di volontariato Gruppo Archeologico Napoletano (acronimo: GAN).
Assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede in Napoli, via S. Liborio, 1.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea.
L’organizzazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
L’Organizzazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.
L’Organizzazione potrà aderire ad altre associazioni su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera assembleare. Inoltre, potrà farsi garante e promotore della costituzione di organismi federativi o di coordinamento con altre associazioni di analogo settore di attività.
La durata dell’Organizzazione è illimitata.

ART. 2 – Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Intendendo la memoria storica come un patrimonio fondamentale ed irrinunciabile dell’uomo presente, considera suoi scopi primari la promozione della persona umana attraverso l’educazione ed il rispetto del passato ed il contributo all’individuazione, all’accertamento, alla tutela ed alla valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte. Nel perseguire queste finalità, dedica particolare attenzione alle realtà di disagio presenti sul territorio.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
   gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
   editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
   generale di cui al presente articolo;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

• sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera sui problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del
patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
• stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti
   amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
• collaborare con tutte le associazioni, Enti preposti e privati che perseguano gli stessi fin in Italia e all’ estero;
• assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte
   e complessi museali anche attraverso la loro gestione da parte dell’organizzazione, per mezzo anche di attività
   scientifiche come ricognizioni sul territorio, gruppi di ricerca, catalogazione dei materiali archeologici e loro
   riconsegna alle Autorità competenti, articoli scientifici e monitoraggio del territorio;
• gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca
   manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione
   del patrimonio culturale;
• partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la
   salvaguardia del patrimonio culturale;
• favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e
   Ambientali;
• promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie,
   di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di
   fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali ed Ambientali;
• promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale quali, ad esempio, escursioni didattiche,
   seminari, corsi, ecc., per gli associati e non al fine di favorire la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale;
• promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale nell’ambito dei
   Beni Culturali ed Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed Enti pubblici e privati;
• promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali ed Ambientali oggetto dell’attività della
  Organizzazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
• favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali
   ed Ambientali.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 – Ammissione

Possono far parte dell’organizzazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Nello spirito di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, gli Associati e l’organizzazione liberamente rinunciano al premio per eventuali rinvenimenti durante l’attività associativa, derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il C.D. ha la facoltà di esonerare dal pagamento della quota sociale quegli Associati che si trovassero in comprovate situazioni di disagio, facendone carico all’Organizzazione. Gli Associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Gli Associati hanno il dovere di rinunciare, in favore dell’organizzazione, a tutti i diritti connessi all’attività professionale prestata nell’ambito associativo, tranne la proprietà intellettuale.
Gli Associatisi distinguono in Volontari, Onorari e Sostenitori All’interno della categoria degli Associati Volontari il Consiglio Direttivo può creare delle diversificazioni di quota sociale in funzione ad esempio dello status di studente, familiare di un altro socio o minorenne. All’interno di quella dei sostenitori tali diversificazioni potranno essere effettuate solo in funzione dello status di minorenne.
Associati Volontari sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la partecipazione all’attività dell’organizzazione.
Associati Onorari sono coloro che possono essere nominati tali esclusivamente dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti chiaramente riconosciuti nella realizzazione degli scopi sociali e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Associati Sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell’organizzazione e non potendo svolgere personalmente le attività di volontariato, contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari con il versamento della quota sociale.
È vietato istituire altre categorie di soci, salvo delibere in tal senso dell’Assemblea degli Associati.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento
   della quota associativa, se prevista
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare
   i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

• Assemblea degli associati
• Consiglio direttivo
• Presidente
• Organo di controllo
• Organo di revisione
• eventuale Presidente Onorario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – L’assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo
   settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

ART. 14 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente Onorario o, in sua assenza, da un socio designato dall’Assemblea stessa.

ART. 16 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari al 15% degli Associati volontari iscritti nell’anno precedente quello del rinnovo delle cariche; tale numero non può in ogni caso essere inferiore a 2 Consiglieri.
I componenti sono eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

• amministra l’organizzazione;
• attua le deliberazioni dell’assemblea;
• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea
   e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
• disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare tutti i soci, esclusivamente in qualità di uditori.
È facoltà dello stesso C.D. di invitare persone alle proprie riunioni, con diritto di parola e con diritto di voto sull’argomento specifico.

ART. 17 – Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Ha potere di firma per quanto riguarda ogni atto dell’organizzazione.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ha pieni poteri di firma per quanto concerne l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali, e poteri di delega per la gestione degli stessi.

ART. 18 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è eletto dall’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
La carica non ha durata temporale prestabilita, ma è lo stesso Consiglio Direttivo a proporre l’elezione o la decadenza di un socio da tale carica.
La carica di Presidente Onorario deve essere necessariamente ricoperta da un socio del Gruppo che si è particolarmente distinto, nel corso degli anni precedenti, nelle attività dell’Organizzazione. Nel caso non vi siano candidati idonei, la carica resta vacante fino a nuova designazione.
Ha il compito di far valere la sua esperienza presiedendo le riunioni dell’Assemblea degli Associati.
Partecipa alle riunioni del C.D. con diritto di voto.

ART. 19 – Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio,
  previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22 – I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone
in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 – Stemma dell’organizzazione – marchio

Lo stemma dell’Organizzazione è quello che risulta nell’allegato A.

ART. 27 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del
D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Si possono stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale con altre Associazioni; tali convenzioni dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 28 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro i quattro mesi successivi.

ART. 29 – Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs.117/2017.

ART. 30 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Responsabilità della organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32 – Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 33 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 – Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi
sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 35 – Modifica dello statuto e del regolamento

Le proposte di modifica dello Statuto si dovranno portare all’Assemblea degli Associati da parte del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli Associati.
Esse non potranno essere discusse se non siano state inviate agli Associati nel loro testo integrale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea degli Associati.
Per modificare lo Statuto e Regolamento Generale occorre la presenza di almeno un terzo degli Associati Volontari e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti.

ART. 36 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 37 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



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